Dal 1° gennaio 2020 tutti gli operatori economici che effettuano operazioni verso i consumatori finali, ad eccezione di pochi soggetti esonerati (ad es. tabaccai, tassisti, giornalai ed altre attività marginali), sono obbligati ad emettere esclusivamente lo scontrino elettronico per la cessione di beni e la prestazione di servizi, qualunque sia l’importo dell’operazione. L’introduzione di questa normativa è un altro accorgimento concepito dall’amministrazione tributaria che si è posta l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale.

La trasmissione dei dati fiscali va fatta entro 12 giorni. Tale periodo è previsto perché, in caso di mancanza di connessione, l’esercente può copiare il file dei corrispettivi su una memoria esterna (es. chiavetta USB) ed inviarli all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposita funzionalità di upload presente nel portale Fatture e Corrispettivi dell’amministrazione.

Lo scontrino elettronico obbliga quindi i titolari di partita IVA a memorizzare e trasmettere i corrispettivi; di conseguenza gli esercenti dovranno dotarsi di appositi registratori telematici.

Nel documento commerciale dovranno essere indicati i seguenti dati obbligatori:

  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • numero di partita IVA dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Così come avviene per la fattura elettronica, anche lo scontrino elettronico obbligatorio rappresenta un costo per i soggetti obbligati. Per questo motivo è stato introdotto un credito d’imposta fino ad un massimo di 250 euro per l’acquisto di registratori di cassa di nuova generazione e fino ad un massimo di 50 euro per l’adattamento di quelli preesistenti. Questo bonus è riconosciuto esclusivamente per i pagamenti eseguiti in modalità tracciabile.

I nuovi registratori telematici consentono di memorizzare la singola operazione e di emettere il documento commerciale. Al momento della chiusura di cassa il dispositivo sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette automaticamente tale file al sistema dell’Agenzia delle entrate in modo sicuro. Questa Operazione prevede ovviamente che sia predisposta una connessione alla rete, tramite linea fissa, wi-fi o con una SIM inserita nel registratore telematico. In quest’ultimo caso diviene possibile effettuare le registrazioni fiscali anche all’esterno della sede aziendale, per chi esercita un’attività ambulante o chi si trova presso i propri clienti, come avviene per gli artigiani.

É possibile, inoltre, avvalersi del servizio “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Questa procedura è gratuita, ma è sconsigliata per chi emette un numero considerevole di scontrini e per natura dell’attività, non ha molto tempo a disposizione (ad esempio i bar).

L’introduzione dei corrispettivi elettronici comporta alcune modifiche operative. Ad esempio, non sarà più necessariò tenere il registro dei corrispettivi, poiché la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate ogni giorno. Questa prassi vale anche per i documenti commerciali rilasciati ai clienti, perché l’Agenzia delle entrate potrà acquisire velocemente i dati fiscali delle operazioni.

Nemmeno il libretto di servizio dovrà più essere conservato, perché tutte le informazioni sulla verifica periodica – che avrà cadenza biennale – saranno memorizzate e trasmesse telematicamente dal dispositivo all’Agenzia e potranno in qualsiasi momento essere consultate nel portale Fatture e Corrispettivi del portale del ministero. Nei periodi di chiusura dell’attività, nessuna registrazione dovrà essere effettuata sull’RT: sarà l’esercente che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura.

La mancata o mendace memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi comporta sanzioni ben precise.

L’ammenda è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.

Nei casi di recidiva (quattro distinte violazioni compiute in un quinquennio) è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività stessa.